Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è
previsto dal DM n°5669 12/7/2011 per i DSA. Dunque è obbligatorio quando abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti
codici che iniziano con F 81 dell’ ICD-10. Scopriamo di più.
La nuova normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES)
estende la possibilità (e non l’obbligo) alla scuola di compilare un PDP anche
quando abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD,
Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale.
Oppure quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio
socio-culturale o alunni stranieri.
Leggiamo questo con le parole della normativa per chiarire
come il PDP per tutti i casi (diversi dai DSA) non sia obbligatorio ma a scelta
della scuola:
“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei
genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla
certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo
cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”
(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale
MIUR del 22/11/2013, n°2363)
Nei casi con Disabilità certificata ai sensi della
Leg.104/92 a scuola compiliamo il PEI.
Il concetto é quello che a prescindere dal PDP i ragazzini vanno aiutarti.
Insomma non facciamo PDP perché obbligatorio per legge ma affinché siano idonei per apprendere.
Purtroppo si sta osservando un proliferare di PDP come soluzione. Dimenticando che ciò che serve di più sono gli aiuti concreti.
Lascia pure un commento per avere un chiarimento ulteriore.
Tratto da: Bisogni Educativi Speciali: le 10 precisazioni
Tratto da: Bisogni Educativi Speciali: le 10 precisazioni