La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche.
“Vi
sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità;
quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio
socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012)
a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 (art3) ed elaboriamo un PEI.
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b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:
- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed elaboriamo un PDP.
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Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della
coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di
decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la
scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi,
informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il
Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non
formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti
compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le
motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)
c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali
tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi
oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi
sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche”
(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).
Il
temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”
presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni
mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al
fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con
deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri),
può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi
individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o
dispenativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a
fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e
questi interventi dovranno essere per il tempo necessario all’aiuto in
questione.
Tratto da: Bisogni Educativi Speciali: le 10 precisazioni
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